Adriano Pessina, “Aborto dopo la nascita?” Confutazione

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Premessa: questo testo intende analizzare e confutare alcune tesi proposte nell’articolo di A. Giubilini e F. Minerva, dal titolo “After-birth abortion: why should the baby live? “  (J.Med. Ethics 2012). Lo scopo, in particolare,  è quello di mostrare perché il ragionamento dei due Autori non può portare alle conclusioni che propongono.

Per metodo, e quindi per convenzione e non per convinzione, l’intera argomentazione non discuterà le premesse da cui partono gli Autori, ma, le assumerà come ipoteticamente valide. Per comodità espositiva verranno di volta in volta indicate e analizzate le varie tesi proposte dagli Autori. Solo alla fine si proporranno alcune  considerazioni generali.

La tesi principale che i due Autori propongono è semplice: le ragioni che vengono ritenute valide per giustificare l’aborto possono essere estese anche al periodo successivo al parto. Per questo motivo, con quello che loro stessi riconoscono essere un ossimoro, l’uccisione del neonato non deve rientrare nella nozione di infanticidio, ma di aborto post-natale.

In primo luogo va detto che l’analogia impedisce di cogliere la specificità delle situazioni e pertanto funziona soltanto come pura petizione di principio:  le valutazioni morali debbono sempre prendere in considerazione non soltanto le intenzioni delle persone, ma il contesto in cui vengono esercitate. Ora, l’aborto fa riferimento ad una situazione particolare, in cui l’esistenza dell’embrione e del feto è strettamente legata all’esistenza della madre, da cui dipende. Nel caso della fecondazione extracorporea e della nascita, l’embrione (prima del trasferimento in utero) e il neonato, non dipendono dalla vita della madre. Così, se la madre muore prima che l’embrione venga trasferito in utero, o dopo che il neonato è stato partorito, essi non muoiono.

Si può affermare che non c’è mutamento ontologico tra l’essere embrione, feto o neonato: si può anche concedere che non c’è mutamento del loro statuto morale, per cui, stando alla teoria degli Autori, l’essere o no nel grembo materno non muta l’attribuzione del carattere di non-persona all’embrione, al feto e al neonato. Ma ciò che muta è sia la situazione del neonato rispetto a quella del feto in utero, sia il contesto, che implica la presenza di altri agenti morali con carattere di persona che possono essere interessati alla vita dell’ embrione o del neonato e che possono far valere questo interesse. Su questo argomento torneremo.

Le ragioni per cui alcuni ritengono legittimo sul piano morale (e altri solo sul piano giuridico) la possibilità dell’aborto, fanno riferimento al possibile conflitto di interessi tra la persona della madre e la vita del figlio in grembo. In questo ipotetico conflitto (che alcuni ritengono conflitto anche di interessi, attribuendo al feto un interesse a vivere, se non un vero e proprio diritto) viene tutelata la scelta della donna e sono considerati secondari i progetti e gli interessi di altre persone effettive ( il padre, i famigliari, i medici, la società come persona giuridica) nei confronti del figlio in grembo, perché per assecondare questi ultimi bisognerebbe compiere atti coercitivi nei confronti della madre  che, per svariate ragioni, non vuole portare a termine la gravidanza.

I termini infanticidio come il termine embrionicidio esprimono perciò una situazione differente da quella dell’aborto che impedisce di trasportare meccanicamente le argomentazioni addotte nel caso dell’aborto a queste situazioni.

Gli Autori, in forza di quella analogia che abbiamo dimostrato essere indebita, affermano che l’aborto post-parto sia da preferire anche rispetto alla possibilità di dare in adozione il neonato che si intende uccidere o che, comunque, la possibilità dell’adozione non tolga la legittimità del cosiddetto aborto post-natale. Questo argomento viene evocato proprio per rafforzare quell’analogia che è contro-intuitiva e fallace, per quanto detto sopra.

L’argomentazione che regge il loro testo può essere così riassunta: 1) gli interessi delle persone vanno sempre anteposti a quelli delle non persone; b) gli embrioni, i feti, i neonati non sono persone c) quando gli interessi delle persone sono minacciati dalla vita delle non-persone è legittimo far prevalere l’interesse delle persone d) non si reca nessun danno ad un neonato “prevenendone il potenziale divenire persona in senso rilevante”.

Vediamo in dettaglio i criteri usati:

  1. Scrivono gli Autori: “lo status morale di un neonato è equivalente a quello di un feto nel senso che a entrambi mancano quei propositi che giustificano l’attribuzione del diritto alla vita di un individuo”. Il diritto alla vita, perciò, è, secondo gli Autori, circoscritto agli individui che possono avere propositi: non è chiaro se questi debbano essere sempre espliciti o no e se un individuo adulto incapace di esprimere questi propositi goda ancora dello status di persona, ma molto probabilmente no. Lo spostamento della titolarità del diritto alla vita dall’essere umano alla “persona” intesa come individuo capace di interessi e progetti andrebbe comunque giustificata, anche perché collide con lo stesso impianto della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: se rimaniamo nella logica degli Autori, potremmo dire che questo mutamento di prospettiva va contro l’interesse di quelle persone che si riconoscono in questa Dichiarazione e si sentono danneggiati dalla svalutazione etica e concettuale dell’essere umano.
  2. Scrivono gli Autori: “noi chiamiamo persona un individuo che è capace di attribuire alla propria esistenza almeno alcuni valori di base come il ritenere una perdita l’essere privati della propria esistenza“. Si noti che con questa affermazione gli Autori ritengono che un individuo che perda interesse per la propria vita e che chieda di essere ucciso perché la vita non gli interessa cessa di essere persona: questa tesi, (che viene citata per legittimare eutanasia e suicidio assistito, anche se queste situazioni non vengono esplicitate) forse, facilita il compito di chi intende praticare l’eutanasia a qualcuno, ma certamente toglie ogni valore alla esplicita richiesta di morire di un individuo perché in quel momento verrebbe meno la persona dell’individuo richiedente. Ciò significa che la richiesta di morte di un individuo non può essere presa in considerazione come fosse la richiesta di una persona: perciò chi si rifiutasse di praticare l’eutanasia non lederebbe il diritto di nessuna persona. Questo argomento va esteso anche alle situazioni in cui si afferma che se il feto o il neonato potessero parlare ed esprimersi richiederebbero, in particolari condizioni, loro stessi di essere uccisi: ma così facendo, stando al discorso degli Autori, dimostrerebbero di non essere persone e quindi non ci sarebbe nessun dovere di assecondare questa ipotetica richiesta.
  3. Per quanto riguarda le non-persone, come i feti e i neonati, gli Autori ritengono che uno “status morale particolare può essere assegnato a una non persona in virtù del valore che una persona (come la madre) gli attribuisce” . Questa tesi è importante: gli Autori ritengono che però non valga nella situazione in cui il figlio diventa un peso e perciò è sottratto a quel progetto che potrebbe investirlo di dignità morale. Se si accetta la loro premessa, si può però obiettare che una volta partorito, il figlio, che è diventato di peso per la madre, potrebbe rientrare nei progetti di coloro che sono favorevoli all’adozione e di quanti ritengono che si debbano sempre garantire delle possibilità alle non-persone di diventare persone. Decidere di praticare l’aborto post-natale significa ledere il legittimo progetto che persone effettive (l’espressione è degli Autori) potrebbero avere nei confronti del neonato e la decisione di ucciderlo verrebbe a ledere il progetto e l’interesse di altre persone che avrebbero diritto di far valere il fatto che per loro il neonato ha valore morale. Privilegiare la scelta di uccidere il neonato perché non persona significa danneggiare l’interesse e il progetto delle persone che lo considerano persona. In questo caso il danno della madre che vuole uccidere il figlio non-persona sarebbe inferiore al danno arrecato al progetto e all’interesse delle persone che considerano il neonato una persona, cioè gli attribuiscono uno statuto morale. Stando al criterio degli Autori dovrebbe perciò essere proibito ogni aborto post-natale che danneggia gli interessi di tutte le persone che attribuiscono uno status morale al neonato.  Perciò, contrariamente a quanto sostengono gli Autori, l’adozione risulta essere una scelta che può essere imposta ad una persona che vuole praticare l’ aborto post-nascita perché la sua scelta danneggia un interesse e un progetto prevalente di altre persone. La scelta irreversibile di chi pratica l’aborto post-natale danneggia irreversibilmente il progetto e l’interesse delle persone che si vedono private di un valore morale su cui hanno investito al punto di riconoscergli il diritto alla vita.
  4. Un altro concetto che occorre prendere in considerazione è quello che fa capo al tema del danno. Per gli Autori, affinché si possa parlare di danno occorre che esista qualcuno che ne abbia la percezione: perciò non si arreca alcun danno al bambino ucciso perché non è in grado di esserne consapevole. Solo le persone possono essere danneggiate: non le non-persone. Questa tesi rafforza quanto abbiamo detto prima: tutte le persone che attribuiscono valore all’essere umano non persona sarebbero danneggiate dall’uccisione del neonato.  A ciò si aggiunga un’altra considerazione: il concetto di danno può essere legittimamente usato anche nei confronti del venir meno di ciò che non è persona, perché indica una perdita effettiva. Infatti parliamo di danno ambientale quando distruggiamo un giardino, una pianta, anche se il giardino e la pianta non sanno di essere danneggiate. E il concetto di danno sussiste in sé anche qualora le persone non lo percepissero come tale. Facciamo un esempio, mutuato dal discorso degli Autori: se eredito una somma di denaro e non vengo a saperlo, il danno sussiste in sé anche se non sussiste per me. Se qualcuno distrugge un quadro perché non gli interessa più o gli diventa di peso, il danno resta anche qualora si ritenesse che quel quadro non abbia valore per chi lo ha distrutto. Ci devono essere motivi proporzionati al danno della distruzione perché la distruzione (e la morte) sia da preferire alla conservazione e alla tutela della vita. Facciamo un esempio  semplice e intuitivo: se compero un cucciolo di cane e dopo qualche giorno mi diventa di peso, perché scopro che è costoso mantenerlo, che debbo portarlo dal veterinario per seguirne la crescita, stando alla logica degli Autori dovrei ucciderlo piuttosto che regalarlo o darlo al canile. Ma anche rispetto ad un cane non persona noi diremmo che l’atto dell’uccisione è sproporzionato rispetto al valore di un vivente che può continuare a vivere senza danneggiare chi peraltro lo ha comperato e in qualche modo se ne è assunto una responsabilità. Ora, non sappiamo se gli Autori ritengono che non ci siano differenze tra un cane neonato e un essere umano neonato soltanto perché entrambi sono definibili, secondo loro, come non persone, ma risulta evidente e intuitivo che l’atto dell’uccisione di questi neonati sarebbe oggettivamente sbagliata perché sproporzionata rispetto alla tutela dell’interesse della persona. Non dimentichiamo che lo stesso aborto è stato inizialmente approvato proprio facendo leva su quei casi in cui l’alternativa è tra la vita (e non semplicemente un generico interesse) della madre e l’esistenza del figlio. Tutte le successive argomentazioni a favore dell’aborto hanno introdotto una evidente sproporzione tra l’atto in sé ( uccidere quello che gli Autori definiscono un essere umano non persona) e le motivazioni psicologiche e sociali che fanno riferimento a danni a cui si potrebbe ovviare senza procedere all’aborto stesso. Gli Autori trascurano di considerare un elemento non secondario: la categoria di non persona abbraccia enti che restano pur sempre differenti a livello di valore per le persone. Per quanto un neonato, un cucciolo di cane, un verme, un sasso e uno stuzzicadenti siano non persone, perché non esprimono verbalmente alcun interesse a sussistere, sono però enti differenti che possono e di fatto sono oggetto di differente considerazione da parte delle persone. Uccidere un cucciolo di cane o un verme, distruggere un sasso o una pianta può provocare danni esistenziali molto differenti a seconda del legame affettivo ed effettivo che le persone hanno con queste non-persone. E il danno che si arreca alla realtà, alla società e alla comunità è diverso a seconda delle non persone che si distruggono. La distruzione e la morte provocano una situazione irreversibile e perciò nel caso dell’uccisione di un essere umano, anche qualora non fosse valutato come persona, tutti coloro che hanno progetti e interessi su di lui ricevono un danno irreversibile e quindi incommensurabile. Per questo motivo l’adozione si presenta come una soluzione doverosa alla pretesa distruttiva di chi considera un peso l’esistenza di altri.
  5. Un’ultima annotazione: secondo gli Autori la nozione di persona può essere estesa anche agli animali. Ora, se il criterio per essere considerate persone fa riferimento a progettualità e interesse per la vita è evidente che, nel caso degli animali, questa progettualità e interesse non sono verbalizzati e perciò viene evinta dal loro comportamento, a partire dall’attaccamento alla vita. Ma se è così allora si può dire che anche il neonato (e prima ancora l’embrione e il feto) manifestano in modo non verbale il loro attaccamento alla vita e la loro progettualità proprio grazie al loro sviluppo e al loro comportamento. Non dovremmo allora estendere la nozione di persone anche a embrioni, feti e neonati? O forse andrebbe rivista questa semantizzazione del termine persona e in particolare bisognerebbe ripensare il nesso che lega concettualmente la nozione di essere umano con quella di persona umana?

In conclusione: gli argomenti degli Autori non provano affatto che le problematiche etiche dell’infanticidio siano le stesse di quelle dell’aborto perché la situazione del neonato (e dell’embrione in vitro) è in sé diversa da quella dell’embrione e del feto che vivono nel grembo materno. Le ragioni addotte per legittimare l’aborto non possono valere per tutte quelle situazioni in cui non esiste un nesso diretto tra l’esistenza della madre e quella dell’embrione o del neonato.

La società, come persona giuridica, ha tutti gli interessi a tutelare l’esistenza di quelle che gli Autori definiscono “non persone” per almeno due motivi: il primo motivo, perché al suo interno ci sono persone che si sentono danneggiate dall’infanticidio e dell’embrionicidio; il secondo è dato dal fatto che è interesse della società sviluppare nelle persone morali la consapevolezza che la morte di un essere umano non persona sia comunque differente dalla distruzione di un vivente non persona o di una cosa non persona.  Ed è importante che gli atti che vengono compiuti siano proporzionati rispetto alla tutela dei propri interessi.

La situazione dell’aborto è eticamente differente per questo motivo: per impedire che una donna abortisca la società dovrebbe imporle con la forza, qualora non riuscisse con la persuasione, a condurre a termine la gravidanza e questo potrebbe essere interpretato come un atto di violenza nei suoi confronti:  per questo la legge ha permesso (ma non ha riconosciuto come un diritto) l’aborto e nello stesso tempo ha messo in atto strategie per attenuare il possibile conflitto tra gli interessi della madre e l’esistenza del feto.

Pur restando all’interno dei criteri proposti dagli Autori, possiamo affermare che, nel caso della tutela della vita del neonato, la società, come persona giuridica, può e deve  garantire sia l’interesse della madre sia la vita del neonato semplicemente sottraendo quest’ultimo al suo potere distruttivo. Il principio generale che gli Autori propongono in conclusione del loro ragionamento è, infatti, ambivalente. Se alle persone “dovrebbe essere data la possibilità di non essere costrette a fare qualcosa che non sono in grado di sopportare” , ciò dovrebbe valere anche per coloro che non sono in grado di sopportare l’infanticidio.  In realtà la questione è più complessa, perché a tutti gli agenti morali è spesso richiesto di fare qualcosa che non sopportano: molti dei doveri a cui si è costretti possono presentarsi soggettivamente come insopportabili, ma questo non rende legittima la scelta di sottrarsi ad essi. Gli Autori, infatti, illustrano bene i diritti che le persone hanno nei confronti delle non-persone, ma trascurano di considerare i doveri che esse hanno, in primo luogo nei confronti di quegli esseri umani che sono persone in potenza.

L’esercizio filosofico degli Autori è stato condotto attraverso la considerazione di pochi e, a nostro avviso, insufficienti criteri. Il binomio persone/ non persone così come è istituito da questi Autori non è da solo sufficiente a risolvere i complessi dilemmi etici che si affacciano nella generazione umana. Una riflessione sul tema della generazione umana, sulla complessa questione della vita e della morte, sull’atto dell’uccidere, sulla relazione tra generanti e generati, avrebbe meritato ben più alta e solida riflessione rispetto a questa di cui ci siamo dovuti occupare anche per amore della serietà dell’impresa filosofica.

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Aborto dopo la nascita. Una confutazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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